IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare, gli articoli da 35 a 44 e l'articolo 55;
  Vista  la  preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del
16 febbraio 2001;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 12 febbraio
  2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato  che  il  Senato  della  Repubblica  non ha espresso il
proprio parere nel termine prescritto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 21 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per la funzione pubblica, del Ministro dei lavori pubblici,
del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
         Dipartimenti del Ministero e Agenzia dei trasporti
terrestri e delle infrastrutture, Comando generale
                del Corpo delle capitanerie di porto

  1.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito
denominato  "Ministero",  esercita le funzioni di cui all'articolo 41
del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per
l'espletamento  dei  compiti  ad  esso  demandati,  e' articolato nei
seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento  per  il coordinamento dello sviluppo del territorio,
   per le politiche del personale e gli affari generali;
b) Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
  2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende
dal   Ministro   per   l'espletamento   delle   funzioni   rientranti
nell'attribuzione  dell'amministrazione  delle  infrastrutture  e dei
trasporti.
  3.   L'Agenzia  dei  trasporti  terrestri  e  delle  infrastrutture
istituita  e  disciplinata  ai  sensi  dell'articolo  44  del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e'  sottoposta al potere di
indirizzo  e  di  vigilanza  del  Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  di  seguito  denominato  "Ministro".  All'emanazione  del
relativo  statuto,  ai  sensi  dell'articolo  8, comma 4, del decreto
legislativo  n.  300  del  1999,  i  dipartimenti  e le direzioni del
Ministero   cesseranno   di   operare  nelle  funzioni  eventualmente
spettanti   all'Agenzia   e  i  relativi  uffici  saranno  soppressi.
L'ufficio  del Genio civile per le opere marittime di Cagliari assume
natura  e  funzioni  di provveditorato regionale alle opere pubbliche
per la Sardegna.
 
                              A V V E R T E N Z A

              I  presenti  regolamenti sono pubblicati, per motivi di
          massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          14 marzo 1986, n. 217.
              In  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale -
          serie  generale  -  del  5 giugno  2001  si procedera' alla
          ripubblicazione   del   testo   dei   presenti  regolamenti
          corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma
          3,  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092.